30 dicembre 2006

Buon anno a tutti voi!

Vi faccio gli auguri a modo mio...



Davide

E inoltre, per la serie "COME PARLARE DI SADDAM HUSSEIN E ROVINARSI LA CARRIERA", vi presento questo video...

25 dicembre 2006

Un TV LCD per Natale... meglio qualcos'altro...

Quanto conviene comprare un LCD, soprattutto in questo periodo in cui fioccano le offerte per comprare un nuovo TV ultra piatto? Sul mio blog ho pubblicato una brevissima inchiesta riguardante questa nuova tecnologia, traendo alcune considerazioni sulla convenienza o meno dell'acquisto...
Davide Re.

Buon Natale!


Auguri per un felice,sereno e pieno di salute Natale 2006 a tutti voi.
Ci vediamo il prossimo anno!

AUGURI !!!

Auguri di un Santo Natale a tutti, a chi ci crede e anche a chi non ci crede,
che Gesù Cristo oggi possa nascere nel vostro cuore!

24 dicembre 2006

S.s. 3: il cimitero delle nutrie (conseguenza dell'incendio alla "Umbria olii" di Campello sul Clitunno?)

23 dicembre 2006

Una coppia di senza tetto alla stazione Termini



Questo video è un approfondimento dell'inchiesta sugli HOMELESS realizzata da:
Giorgia Gazzetti
Eleonora Limiti
Valeria Di Corrado.
E' la prima volta che mi cimento in un'esperienza simile e che uso Premiere... Poichè è quasi Natale perdonatemi le mille imperfezioni!
Buon Natale a tutti!

Giorgia Gazzetti

22 dicembre 2006

San Pietro tra sacro e profano

Come si fa una web radio

Per tutti gli interessati, ho pubblicato sul mio blog un articolo che spiega come creare una web radio personale. Aiutato da un amico, io ne ho messa su una e sono molto soddisfatto del lavoro e dei risultati. Così ho pensato che sarebbe stato interessante mettere a vostra disposizione questa interessante esperienza di lavoro.
Un augurio di buone feste a tutti,
Davide Re.

21 dicembre 2006

Homeless

Vagabondi, senzatetto, barboni. Sono diversi i modi in cui le persone che vivono per strada vengono definite. Passeggiando per le strade di Roma se ne possono incontrare a decine.
Noi li abbiamo incontrati, filmati, abbiamo parlato con loro e li abbiamo ascoltati mentre raccontavano le loro storie. Per lo più inosservati, invisibili, a volte derisi e guardati con disgusto, trascorrono le proprie giornate nei dintorni delle stazioni.
Ma chi sono? Come si finisce a mendicare un pezzo di pane? Ad arrangiarsi alla meno peggio in una capanna costruita sotto un viadotto stradale?
Quello dei senza tetto è un mondo complesso. Persone di età, itinerari e situazioni molto diverse. Il primo senzatetto che abbiamo incontrato ci ha raccontato la sua storia, abbandonato da piccolo, poi il lavoro nel circo e le nottate passate dormendo qua e là sulle panchine di Roma.
Quasi mai una scelta, la vita per strada è una vita faticosa e pericolosa, una quotidiana lotta per la sopravvivenza. Freddo, fame e solitudine sono spesso gli unici compagni di viaggio. Ma non solo persone sole, anche coppie, come quella che abbiamo incontrato alla stazione Termini, derubata di tutto ciò che aveva, con il sorriso e gli occhi limpidi di chi ancora ha la forza per reagire.
Quella dei senza tetto è una realtà sottomarina: spesso dimenticati, invisibili, semplice contorno delle realtà metropolitane. Solo nella morte acquistano un nome e una storia, una storia da cui avevano tentato di fuggire. Mercoledì la notizia di un clochard polacco, morto di stenti sul sagrato di una chiesa di Largo Cairoli. Intorno la metropoli era alle prese con lo shopping natalizio e nessuno si era accorto della morte di Zibi, sessantenne polacco, che da dodici anni viveva per le strade della capitale, dopo aver perso moglie e due figlie in un incidente d’auto. Ex-professore di liceo, aveva deciso di lasciarsi alle spalle il proprio passato doloroso; aveva rifiutato un ricovero temporaneo trovatogli dalla Sala Operativa Sociale, scegliendo la bottiglia per scaldarsi quando gli stracci di cui si copriva non basavano più.
Dietro ogni vagabondo, si cela una storia, spesso crudele nella sua semplicità. Per persone in difficoltà, la mancanza di un sostegno può trasformare una vita normale in una vita per strada. Carlo ha 40 anni e da dodici si arrangia senza un lavoro, senza casa; anzi, una casa lui è riuscito a costruirla, una capanna fredda e umida alla stazione Nomentana. Lorenzo, rumeno, è da tre anni in Italia, in cerca di un lavoro ben più remunerativo di quanto possa trovare nel suo paese. È proprio la crisi dello stato sociale dei paesi europei e il peggioramento delle condizioni economiche di aree già povere, la causa dell’aumento del numero dei senza dimora: ben il 60% degli oltre 6000 senzatetto censiti a Roma è di origine straniera. E il dramma è che si tratta di persone sempre più giovani. Di loro si occupano la Caritas Diocesana, che gestisce cinque mense ed un ostello, la Comunità di S. Egidio e diverse associazioni di volontariato che offrono il proprio tempo per dare una mano, offrire un sorriso. Per loro i vagabondi non sono “invisibili”, ma persone da reinserire nel tessuto sociale e, come ci racconta Silvia, spesso le loro storie sono a lieto fine.

Articolo sulla strage di Erba. Eleonora Limiti

Professor Liguori, ho scritto l'articolo sulla strage di Erba. Sono 4300 battute spazi esclusi. Spero che vada bene, ma se ha tempo di correggerlo sarei felice di acsoltare tutti i suoi consigli e correzioni. Il pezzo lo trova sul mio blog. Arrivederci, Eleonora Limiti.

20 dicembre 2006

Libri consigliati

Per Carola e per tutti

Nick Hornby - Il mestiere di lettore
James Hellroy - American tabloid
Philip Roth - Pastorale americana
Philip Roth - Il teatro di Sabba
Don De Lillo - Underworld
Oran Pamuk - Istanbul
Oran Pamuk - Il mio nome è rosso

19 dicembre 2006

Inchiesta su cellulari e connect card

E' di oggi la notizia di un artigiano di Bergamo che ha dovuto pagare una bolletta di 50.000 euro per aver scaricato 3 film da Internet. L'ignaro malcapitato ha dichiarato di non essere stato messo a conoscenza delle condizioni contrattuali imposte dal proprio operatore di telefonia mobile. Ho colto l'occasione per pubblicare sul mio blog un'inchiesta che ho svolto tempo fa riguardante proprio questa problematica.
Davide Re.

18 dicembre 2006

Progetto "Buche"

Professore, ho ritoccato il video come mi aveva chiesto e l'ho postato sul mio blog, così se vuole può usarlo.
Davidoff

Dispense

Tutti i ragazzi del corso che non erano presenti a lezione venerdì possono ritirare le dispense "Televisione digitale mobile quale futuro?" alla copisteria vicino borgo Pio affianco alla tabaccheria. Domani mattina le porto lì. Sempre alla stessa copisteria, chi ancora non ce l'ha, ci sono anche le fotocopie della ricerca sul digitale terrestre. Ciao a tutti, Eleonora Limiti.

17 dicembre 2006

"Il Belgio non esiste più"

In principio fu Orson Welles, che il 30 ottobre 1938 diffuse il panico negli Stati Uniti dando notizia, alla radio della CBS, di un'invasione marziana nel New Jersey (il TESTO in italiano). E si trattava anche allora di fiction: poco prima della notizia shock, infatti, uno speaker annunciò l'imminente trasmissione di uno sceneggiato radiofonico tratto dal famoso romanzo fantascientifico "La guerra dei mondi". Ma l'adattamento che Orson Welles aveva fatto dell'opera, altro non era che una finta trasmissione radiofonica, nel corso della quale una serie di breaking news annunciavano il terribile evento. L'effetto fu dirompente: migliaia di persone in tutti gli States si riversarono nelle strade, dando vita a crisi di isterismo collettivo; molti tentarono di fuggire disperatamente in auto o presero d'assalto i mezzi pubblici; si verificarono violenze e suicidi. Alla fine il bilancio fu di parecchi morti e feriti e danni per milioni di dollari.

Le Fiandre sono libere e indipendenti, il Belgio non c’è più. La Rtbf, il canale pubblico francofono belga, ha mandando in onda mercoledì sera una “docu-fiction” che inizia proprio come una vera trasmissione straordinaria e che ha interrotto il popolare programma “Questions a la Une”. E così, i telespettatori hanno potuto vedere un cronista appostato di fronte al parlamento fiammingo a Bruxelles che dava l'annuncio di quello che tanti, in realtà, prima o poi si attendono avvenga davvero. Leggi tutto >>

Men of the Year

Il Time ha scelto la 'Persona dell'anno 2006': è il popolo del web,
tutticoloro che usano Internet per diffondere parole e immagini.

(ANSA) - NEW YORK, 17 DIC - I cittadini della democrazia digitale sono la 'persona dell'anno 2006' secondo il settimanale americano Time. La testata spiega che 'Persona dell'anno' 'tutte le persone che hanno partecipato all'esplosione della democrazia digitale' usando Internet per diffondere parole, immagini e video.

14 dicembre 2006

La politica nelle scuole

13 dicembre 2006

La Destra in piazza

Roma, 2 dicembre 2006. La Cdl scende in piazza contro il governo Prodi, per dar vita alla più imponente manifestazione mai messa in atto dalla Destra in Italia. Quel giorno Alberto mi propone di andare a documentare l'evento. Da osservatori, s'intende. Così abbiamo seguito il corteo che da Piazza dei Cinquecento si è snodato lungo le vie del centro, fino al raduno finale in Piazza San Giovanni. Lungo il tragitto abbiamo catturato quante più immagini potevamo con la funzione video delle nostre fotocamere. Lui ne ha tratto tre montaggi (1, 2, 3) che, molto giornalisticamente, ha messo online la sera stessa. Io, non avendo audio sulle mie clip, ho dovuto fare di necessità virtù e ingegnarmi a trovare musiche e parole adatte. Ecco il risultato di cotanto sforzo.

12 dicembre 2006

You Witness


Chiunque con un cellulare dotato di videocamera e con la possibilità di caricare filmati su internet tramite YouTube è un potenziale "reporter". E' già capitato così che eventi clamorosi, come ad esempio lo tsunami, siano stati raccontati in presa diretta da chi si è trovato a viverli, prima ancora che dai professionisti dell'informazione. Per cercare di cavalcare questo fenomeno l'agenzia Reuters e Yahoo hanno creato insieme YOU WITNESS (http://news.yahoo.com/you-witness), servizio per videoreporter "fai da te".
- video da You Witness
- altri filmati caricati

08 dicembre 2006

Progetto "Buche"

Il progetto a causa di alcune difficoltà di realizzazione è stato leggermente cambiato, ma nella sostanza è rimasto lo stesso. Nella seconda parte del video si nota bene quanto influisca il manto stradale sulla ripresa. Ho deciso di caricare il filmino su Google Video perché Youtube sgranava tantissimo le immagini rispetto all'originale. In ogni caso, a voi!

06 dicembre 2006

Diritto d'autore

Lettura

MySpace (www.myspace.com) è la nota piattaforma di media-sharing, il network più frequentato della Rete, ha 90 milioni di utenti di ogni nazionalità, a cui si aggiungono ogni giorno circa 250mila “abitanti”. Iscrivendosi su MySpace si può avere uno spazio virtuale e riempirlo di foto, pensieri, canzoni, scambiando opinioni su argomenti di ogni tipo ma si può anche trovare “l’anima gemella”, amicizie e persino un lavoro avendo a disposizione la messaggeria istantanea, un blog, il caricamento di immagini e video (come You Tube), si può entrare nella cerchia di “amici” della celebrità preferita, linkandosi al loro spazio. Il pc si trasforma in un vero posto dove andare e soprattutto dove essere.
MySpaces ha all’attivo 27 miliardi di pagine viste ogni giorno (Yahoo ne vanta 10 miliardi), lo scorso anno Rupert Murdoch ha comprato il portale per 580 milioni di dollari. C'è un ma... è recente la notizia che la Universal ha fatto causa a MySpace a causa delle violazioni del copyright attuate dai suoi utenti perché connivente con chi ha scaricato file audio/video illegalmente.
"Hanno violato la legge senza alcuno scrupolo… hanno trasformato la loro piattaforma video in un contenitore di copie pirata", ha scritto il legale della Universal nella denuncia depositata presso la Corte Federale di Los Angeles.
Il portavoce di MySpace sostiene che il network «è un'ottima piattaforma promozionale per tutti gli artisti e rispetta i loro diritti… abbiamo costantemente aggiornato la Universal sul nostro operato, ma sfortunatamente hanno deciso di proseguire legalmente con questa inutile controversia».
MySpace, proprio in questi ultimi mesi, era riuscita ad implementare una nuova soluzione capace di filtrare i contenuti illegali ma la Universal ha considerato lo sforzo insufficiente ed ha deciso di procedere per vie legali.
By Giuditta

05 dicembre 2006

Inconveniente


Le riprese sono state ultimate ma, ironia della sorte maledetta, morale della favola, come volevasi dimostrare... ho bucato!

01 dicembre 2006

Backstage "Senzatetto"

In attesa di pubblicare l'inchiesta completa, vi stuzzichiamo con il dietrolequinte della nostra inchiesta.
The Homeless Team

Digital rights management

Dispensa

IL DIRITTO D'AUTORE NEL MONDO DIGITALE
(di Ruben Razzante)

L'innovazione tecnologica come fattore di espansione del mercato e di arricchimento dell'offerta, ma anche come minaccia alla tutela del diritto d'autore. Si riassume in questo dilemma le sfida che gli operatori del mondo digitale sono chiamati ad affrontare nei prossimi anni. La gestione dei diritti dei contenuti digitali, denominata Digital Rights Management (DRM) è dunque un problema di stringente attualità, che intercetta il tema più generale del rapporto di fiducia tra produttori e consumatori e quello della diffusione dei contenuti.

Le violazioni del diritto d'autore, come cercheremo di mettere in evidenza, risultano capaci di danneggiare una pluralità di soggetti: gli autori delle opere (nel nostro caso i prodotti televisivi), l'industria televisiva nel suo complesso, lo Stato in termini di evasione fiscale, e i consumatori, sempre in balia di frodi e contraffazioni (oltre che di sanzioni, anche penali, nelle quali gli utenti finali possono incorrere).

La tutela del diritto d'autore in Italia

La Costituzione italiana non contiene uno specifico riferimento al diritto d'autore. Tuttavia un'indiretta tutela di quest'ultimo si ricava da un'interpretazione sistematica di taluni articoli come il 33 (libertà dell'arte e della scienza) il 42 (tutela della proprietà anche intellettuale) e il 9 (promozione dello sviluppo della cultura). Anche l'articolo 41, che garantisce la libertà d'iniziativa economica, ascrivibile in questo caso a soggetti come i produttori, i rivenditori e i noleggiatori, va bilanciato con il diritto d'autore, con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura.

La legge 22 aprile 1941, n. 633 (oltre indicata come I.dir.aut) che disciplina il diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ha subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni. La I.dir.auto protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, i programmi per elaboratore e banche di dati, opere che per la scelta e la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Esistono due concezioni del diritto d'autore: quella anglosassone, in base alla quale l'opera è protetta solo quando viene messa a disposizione del pubblico e quella latino-germanica che considera atto costitutivo del diritto d'autore la creazione dell'opera, intesa come frutto diretto dell'attività creativa. Il nostro ordinamento aderisce a questa seconda impostazione e riconosce all'autore di un'opera sia il diritto morale che quello patrimoniale. I requisiti che un'opera deve avere affinché possa essere considerata meritevole di tutela sotto il profilo del diritto d'autore sono: il carattere creativo, la concretezza di espressione e l'appartenenza a uno dei campi dell'arte e della cultura.

II carattere creativo e originale dell'opera dev'essere valutato secondo un criterio aggettivo che consideri l'esistenza di un quid novi, non necessariamente sul piano contenutistico, ma anche solo nelle modalità espressive. Per esempio, nell'ambito delle opere giornalistiche, la Corte di Cassazione, con un importante sentenza (Cass. Civ, 21 febbraio 1992, n. 2.166), ha chiarito che il concetto dl creatività si estrinseca in un'opera meramente intellettuale, mirata alla raccolta, al commento delle notizie e basata sul reperimento, la valutazione, la selezione ed elaborazione delle notizie. II diritto d'autore può essere definito un diritto della personalità atipico, poiché nasce solo quando si crea un'opera, e attiene non direttamente alla persona, bensì al legame di paternità intellettuale dell'opera creata dal soggetto.

Esso è costituito da un complesso di diritti, alcuni di ordine patrimoniale, altri diretti alla protezione di interessi morali dell'autore. Nell'ambito delle facoltà inerenti alla tutela del suo diritto morale sull'opera, che é inalienabile, irrinunciabile, indisponibile e imprescrittibile, l'autore: può opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni atto a danno dell'opera stessa, purché siano di pregiudizio alla sua reputazione e al suo onore; può rivendicare la paternità dell'opera; ha diritto di inedito e diritto di ritiro dell'opera dal commercio.

Per quanto riguarda, invece, la sfera patrimoniale, possiamo dire che l'opera dell'ingegno acquista valore economico in quanto può essere oggetto di sfruttamento economico e di scambio. La rapida diffusione e applicazione di nuove tecnologie nelle attività di riproduzione delle opere dell'ingegno mette sempre più a rischio l'efficace protezione dei diritti patrimoniali degli autori. La non indispensabilità del supporto materiale per la fruizione dell'opera consente un accesso diretto a quest'ultima attraverso il codice digitale.

Gli equilibri di mercato e gli aspetti contrattuali del diritto d'autore risultano, così, sempre più alterati dall'avvento delle "civiltà digitale" e dall'affermazione di un'infrastruttura informatica fatta di tecnologie digitali e reti telematiche. L'indebita utilizzazione delle opere, giustamente definita "pirateria intellettuale", può e deve essere combattuta, sia attraverso normative nazionali che attuino fino in fondo direttive europee e trattati internazionali, sia potenziando i dispositivi di controllo sulla circolazione delle opere e l'identificazione degli abusi.

La succitata I.dir.aut (agli articoli 78-ter e 79) disciplina i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento e, tutto sommato, appresta una rete dettagliata di garanzie. In sintesi, si può dire che il produttore è titolare del diritto esclusivo (la cui durata è di 50 anni dalla prima pubblicazione) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni e di autorizzare la distribuzione, con qualsiasi mezzo, compresa le vendita dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il produttore ha il diritto di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni.

II titolare dei diritti afferenti all'emissione radiofonica e televisiva (disciplinati dall'articolo 79 I.dir.aut) - la cui durata è di 50 anni dalla prima diffusone di una emissione ha in pratica, il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere (questo diritto non spetta al distributore via cavo, qualora ritrasmetta semplicemente le emissioni di altri organismi di radio-diffusione). Il titolare ha inoltre diritto esclusivo di: autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, dalle fissazioni delle proprie emissioni; autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; e di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente. L'espressione radiodiffusione riguarda l'emissione radiofonica e televisiva. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

Il cosiddetto decreto legge Urbani all'articolo 1 punisce chiunque abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, per trarne profitto (articolo modificativo e integrativo dell'articolo 171-ter, comma 1 della I.dir.aut).

DRM e copyleft

I concetti base sin qui enunciati consentono una prima fotografa dei contenuti del diritto d'autore e dei meccanismi giuridici e tecnologici apprestati per la sua efficace tutela. Sempre più, come si è già avuto modo di sottolineare, l'evoluzione tecnologica pone problemi di applicabilità delle normative a fattispecie nuove e sfuggenti.

L'essenza dei diritti morali e patrimoniali riconducibili all'autore di un'opera dell'ingegno resta in buona parte immutata, ma, essendo cambiate le tecniche di diffusione delle opere, nel nostro caso le trasmissioni televisive, è evidente che si profilano nuove sfide che riguardano, da un lato, la predisposizione di meccanismi di tutela dei diritti, e dall'altro possibili modifiche dei parametri di valutazione dei requisiti di originalità, novità e creatività dell'opera con conseguente riconoscimento del carattere creativo di nuove tipologie di opere, articolate e complesse, realizzate anche con tecniche digitali di assemblaggio. La strada da seguire, dunque, non è così evidente.

E' forse quella di fermare l'orologio dell'innovazione tecnologica? Assolutamente no. Piuttosto è quella di governarla, incanalandola nel flusso virtuoso del potenziamento dei servizi a favore dell'utenza (anche in una logica di crescente interattività). L'esempio dei registratori e dei videoregistratori è eloquente. Il loro avvento sul mercato ha, di fatto, svuotato di contenuto il diritto esclusivo di riproduzione, che rientra tra le facoltà patrimoniali dell'autore, dando in concreto a tutti la possibilità di riprodurre in modo indisturbato qualsiasi tipo di opera audio video.

Diventa, infatti davvero impossibile smascherare i casi d'indebita utilizzazione degli strumenti di registrazione e videoregistrazione per copiare opere protette. D'altro canto, l'estrema facilità di riproduzione delle opere è una delle caratteristiche dominanti nella nuova "era digitale" insieme con l'impossibilità di distinguere, sul piano strettamente qualitativo, la copia dall'originale, e con la facilità di distribuzione delle opere (si pensi ai file scaricabili in ambiente virtuale). Nel caso dei registratori e videoregistratori, anziché fare del terrorismo psicologico, che peraltro non avrebbe più di tanto funzionato da deterrente, si è stabilito che agli autori competesse un diritto di credito verso i produttori e importatori di quegli strumenti, somministrato da società di gestione dei diritti come la SIAE.

In pratica, si è deciso che agli autori venisse garantita una percentuale degli introiti dalla vendita di cassette o videocassette. Venendo all'epoca del digitale, la digitalizzazione amplifica ulteriormente queste minacce, rendendo ancora più volatile il concetto di tutela del diritto d'autore e contribuendo a creare nuovi contenuti attraverso combinazioni diverse tra elementi. Tuttavia, le misure tecnologiche di protezione che all'epoca dei supporti magnetici non c'erano o non erano praticabili scongiurano il rischio di utilizzazioni illecite on demand delle opere; assicurano il controllo dell'uso dell'opera con chiavi di accesso e meccanismi vari come la cifratura o la distorsione di immagini e suoni; e forniscono le informazioni elettroniche sui titolari dei diritti, sull'identificazione dell'opera e sui termini e condizioni di utilizzo delle opere o di altri materiali protetti.

La multicanalità (su ogni frequenza utilizzata per trasmettere un programma in tecnica analogica possono essere trasmessi fino a nove programmi in digitale) e la programmazione interattiva pongono, peraltro, questioni giuridiche nuove, che attengono, per esempio, ad altre garanzie fondamentali per l'individuo, come la tutela della sua sfera di riservatezza o privacy, soprattutto quando si indagano i suoi gusti e le sue abitudini. Con iI Digital Rights Management (DRM),il cui significato letterale è gestione dei diritti digitali, si intendono i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritti d'autore possono esercitare e amministrare tali diritti nell'ambiente digitale, grazie alla possibilità di rendere protetti, identificabili e tracciabili tutti gli usi in rete di materiali adeguatamente "marchiati".

Si tratta di misure tecnologiche volte a limitare o impedire le possibilità di utilizzo non consentito delle opere dell'ingegno contenute su supporti fisici o in ambiente digitale, garantendo che i contenuti che circolano in rete vengano pagati. Si configurano come una forma di regolazione, imposta dal titolare del diritto, che consiste nella traduzione di condizioni contrattuali in sistemi di gestione del diritto digitale. Uno dei primi sistemi DRM conosciuti è il Content Scrambling i System (il cui acronimo è CSS) ideato per i film in DVD. Tale i sistema prevede la crittografia dei supporti con una chiave segreta, rilasciata ai produttori di hardware e software di lettura a patto di accettare specifiche condizioni di licenza (e pagare una quota), tra cui il divieto, per esempio, di fornire audio digitale ad alta qualità.

Come si può facilmente intuire al termine di questa breve panoramica concettuale e legislativa, la questione dei diritti televisivi non può semplicisticamente essere ridotta alla vicenda della pirateria delle smart card. La tutela del diritto d'autore nell'era digitale passa attraverso la predisposizione e l'adozione di sistemi tecnologici di DRM e l'eliminazione di quei sistemi obsoleti di intermediazione su base nazionale, sempre meno adatti a interpretare e governare una realtà di tutela del diritto d'autore su scala globale.

Un altro segno dei tempi è quell'atteggiamento di flessibilità che risulta alla base del copyleft, nuovo modello di gestione dei diritti d'autore, più elastico e meno standardizzato. A esso si riconducono espressioni come open content e open source, che declinano concetti come libera condivisione delle conoscenze e ridefinizione dei paradigmi tradizionali del diritto d'autore.

Ma perché si è affermato il copyleft? È insita in questa parola un'idea di ribaltamento, di rovesciamento dell'ottica del copyright quindi di profonda e radicale rivisitazione degli stereotipi del copyright tradizionale. È altresì connaturata alla parola left (participio passato di to leave) un'idea di libertà d'azione (lasciar fare, consentire), già insita nel concetto di fair use (libera utilizzazione). Le finalità di fenomeni come il copyleft risiedono essenzialmente nella volontà di promuovere la diffusione delle idee e delle conoscenze, tanto che la loro espansione va letta in una logica di contrapposizione rispetto all'impostazione proprietaria della distribuzione delle opere dell'ingegno tipica del copyright.

È lo stesso concetto di proprietà intellettuale a essere messo in discussione, visto che nel copyright vengono enfatizzati concetti di privativa ed esclusiva, laddove il copyleft incentiva la libera utilizzazione, la condivisione dei contenuti e le possibilità di modifica. A seconda dei casi, l'opera copyleft può essere inquadrata come opera collettiva (le singole parti, ascrivibili a diversi autori, rimangono distinte e autonome, pur nell'ambito di un disegno unitario di organizzazione creativa); o come opera realizzata in comunione (i contributi dei singoli autori dell'opera creativa sono indistinguibili e inscindibili) o come opera composta (i contributi dei singoli autori dell'opera creativa sono perfettamente distinguibili e autonomi, ma inscindibili dal tutto).

Nella tutela del diritto d'autore, sia nei suoi aspetti morali che in quelli patrimoniali, lo spirito open content di aperta condivisione e libera distribuzione delle opere presente nel copyleft, unito alle novità tecnologiche nel campo telematico e multimediale, ha assottigliato notevolmente l'incidenza degli intermediari, come gli editori o i manager artistici, le agenzie o la stessa SIAE. In molti casi, le nuove modalità distributive riconducibili al fenomeno del copyleft hanno finito per incidere anche sulle esigenze di tutela delle opere creative. C'è chi addirittura prevede che l'avvento del copylett possa comportare il ritorno alla tutela di un diritto d'autore "puro", basato sulla valorizzazione del talento creativo degli autori e non sugli aspetti imprenditoriali legati alla dell'opera.

Regole

Dispensa

La televisione, al centro di interessi politici, economici e sociali fin dalla sua nascita, è da sempre materia fortemente regolata, in tutti i suoi aspetti sensibili:

- i contenuti: le regole indicano i valori da promuovere (ad esempio, il rispetto dell'altro, l'uguaglianza...) e i dis-valori da censurare (ad esempio, la violenza, la pornografia...); le fasce di pubblico da proteggere rispetto a certi prodotti (i bambini, specie in determinati orari); le proporzioni nel rispetto delle quali privilegiare una certa visione del mondo, (la "corretta informazione", la par condicio, ecc ...)

- la capacità trasmissiva: le regole definiscono chi e a quali condizioni ha diritto ad accedere alla capacità trasmissiva TV; fissano i limiti di tale accesso a seconda delle tecnologie impiegate; stabiliscono quanta parte della tecnologia trasmissiva i titolari debbono mettere a disposizione di altri soggetti, ecc ...

- le risorse economiche e produttive: le regole fissano l'ammontare del canone pubblico, definiscono i limiti giornalieri e orari dell'affollamento pubblicitario, individuano quali forme pubblicitarie siano lecite e a quali condizioni e quali no (ad esempio, vietano la pubblicità dei medicinali o la pubblicità di certi servizi telefonici a numerazione premium); le regole fissano poi il numero massimo di "programmi " (cioè di canali TV) che un singolo editore può gestire e indicano i criteri di "incrocio" tra i vari media, cioè quanti e quali media un singolo editore può possedere oltre alla TV, ecc ....

- i servizi e i contenuti non lineari: le regole distinguono dai contenuti lineari i servizi ad accesso condizionato (ad es. i servizi pay per view) e le offerte non lineari (come il VOD) e stabiliscono per questi ambiti criteri di comportamento e limiti specifici,...

Si potrebbe proseguire a lungo. Praticamente tutto in TV è sottoposto a regole. Tuttavia, anche in questo ambito la digitalizzazione ha lasciato un segno, proprio in virtù delle tre grandi dinamiche che ha attivato all'interno del comparto televisivo: la moltiplicazione dei contenuti, la convergenza di reti e terminali (e dunque la divergenza di contenuti e supporti) e l'esplosione delle forme di offerta a pagamento. Queste tre dinamiche, infatti, hanno creato una nuova tensione su due filiere chiave del settore – la "filiera del diritto" e la "filiera dell'accesso" mettendo in crisi il tradizionale impianto normativo e costringendo il regolatore a trovare nuovi paradigmi. Vediamo meglio.

La filiera del diritto si articola lungo il vettore: autore -> titolare dello sfruttamento economico (editore/distributore/produttore) -> telespettatore.

Ciascun soggetto della filiera ha dei diritti specifici. Per esempio, l'autore ha diritto che gli sia riconosciuta la paternità dell'opera e che quest'ultima non venga violata, manomessa o plagiata. Il distributore ha il diritto di sfruttare economicamente l'opera ("copyright"). Lo spettatore ha il diritto di fruirne nelle migliori condizioni, secondo quanto stabilisce il "contratto" (esplicito o implicito) con l'editore/distributore.

Ora, è evidente che la digitalizzazione ha aggiunto forte tensione ad un equilibrio già instabile. Da una parte, i telespettatori hanno cominciato a pretendere di vedere i contenuti pregiati che sono progressivamente scomparsi dall'offerta in chiaro e che, al tempo stesso, si sono affermati come prodotti "must have" sotto il profilo sociale e di status senza pagare (la pirateria satellitare contava in Italia più di 2 milioni di adepti, tra il '98 e il 2002; ma anche il download illegale di contenuti protetti da copyright è diventato un fenomeno di massa). Dall'altra parte, i titolari del diritto hanno preso a difendersi in tutti i modi: intentando cause (con alterne fortune), investendo su nuovi sistemi di gestione dell'offerta digitale (i cosi detti sistemi di DRM, Digital Rights Management), aderendo a nuovi modelli di distribuzione di tipo pay light (I tunes, ma anche la pay per view con carta prepagata). La tecnologia digitale insomma ha facilitato/forzato la libera circolazione del prodotto e la sua replicabilità, e cosi ha costretto gli autori, i titolari dei diritti e gli spettatori, a trovare nuove forme di relazione; e i regolatori a stabilire ulteriori confini e a fissare nuovi criteri di comportamento.

Un discorso analogo vale per la filiera dell'accesso , che si articola lungo il vettore: content provider -> access provider -> telespettatore/consumatore.

La digitalizzazione ha favorito una pronunciata polarizzazione degli interessi in gioco: i content provider vogliono sempre più governare il processo distributivo, per raggiungere gli spettatori target, attraverso i canali ritenuti più efficaci ed efficienti. Il diritto di sfruttamento economico del prodotto è loro, cosi come il relativo rischio di impresa, e dunque essi ritengono di poter legittimamente definire le strategie di diffusione, anche in modo mirato e selettivo. Allo stesso modo, ritengono che sia iniquo qualsiasi ostacolo alla propria strategia distributiva, tanto da invocare, almeno in certi casi, il diritto ad essere "trasportati" anche da chi non ne ha né intenzione né interesse (è il cosiddetto "must carry", che le autorità hanno talvolta imposto a gestori di infrastrutture distributive con forte rilevanza locale, quasi monopolistica, perché trasportassero contenuti ritenuti di utilità collettiva).

I controllori delle infrastrutture distributive - access providers - vogliono raggiungere il proprio cliente con la propria tecnologia, in modo esclusivo. Inoltre, vogliono offrire ai loro clienti tutti i prodotti giudicati interessanti. La concorrenza tra le diverse piattaforme è però accesa e talvolta alcune di esse riescono ad assicurarsi lo sfruttamento esclusivo di alcuni contenuti pregiati. Ecco allora che gli access providers più deboli o quelli che vogliono investire di meno invocano il diritto di distribuire il prodotto senza vincoli posti da altre piattaforme e, in certi casi, addirittura senza pagare al titolare un corrispettivo se non una quota variabile dei ricavi generati. E' il cosiddetto "must offer", che le autorità sono invitate talvolta ad imporre ai content providers affinché non privino piattaforme più deboli o emergenti del contenuto trainante. La contrapposizione di interessi è chiara, così come è evidente la logica che ispira i due orientamenti.

Chi difende la chiusura delle infrastrutture distributive, e dunque opera con standard proprietari che non dialogano con quegli degli altri (tipicamente, gli operatori a pagamento verticalmente integrati), invoca la libera forzosa? circolazione del prodotto che di fatto si traduce in un attacco ( o perlomeno in una eccezione) al copyright. Se ci sono tante pipelines chiuse, ciascuna delle quali raggiunge un certo segmento di utenti, tutti i contenuti devono correre lungo ciascuna di esse. Solo cosi tutti gli spettatori potranno vedere tutto. F' un modo di pensare tipico delle telecom, fisse e mobili, che ricavano i loro proventi essenzialmente da canone, voce e dati e che vedono nel contenuto TV, più che una fonte reale di business, un motivatore forte per accedere all'offerta triple play.

Chi invece difende la circolazione selettiva del prodotto ad esempio le majors o i grandi packagers invoca la totale apertura e interoperatività delle piattaforme; ma al tempo stesso reclama il diritto di scegliere i propri canali distributivi, e addirittura di gestire un proprio canale diretto, anche esclusivo, verso gli spettatori/clienti. I content providers insomma non vogliono farsi intermediare da soggetti "chiusi", e dunque forti. Mentre questi ultimi vogliono sfruttare la loro posizione di forza, ponendosi come gate keepers verso il mercato, e non accettano di farsi disintermediare dalle majors.

La tensione sulle filiere del diritto e dell'accesso coinvolge dunque alcuni dei nodi regolatori più caldi di questo tempo: il tema degli standard (chiusi, aperti, interoperabili); il tema dell'integrazione verticale; il tema dell'"obbligo a contrarre" (vs. copyright e libertà di impresa ); il tema delle posizioni dominanti e del loro abuso; il tema della separazione fra reti e contenuti; il tema dei vincoli all'entrata e soprattutto all'uscita per i clienti di servizi non interoperabili; il tema dei diritti degli spettatori (fin dove arriva la copia privata?); il tema dei reati di violazione del copyright; ecc. Peraltro gli sviluppi tecnologici e di business sono così rapidi che le regole fissate appena ieri, oggi non sono più adatte e domani rischiano di bloccare il mercato o di creare storture. Da qui le difficoltà degli strumenti normativi "di sistema" - le grandi leggi quadro, che hanno segnato la storia del comparto audiovisivo - e la spinta verso una maggiore de regolamentazione.

Da qui anche la crescente rilevanza delle azioni delle authorities (quella delle Comunicazioni e quella Antitrust su tutte), più flessibili e tempestive nel loro intervento. Senza questa qualità, per fare un esempio, il servizio di diffusione della TV mobile con tecnologia DVBH in Italia – concepito nella testa degli operatori nell'autunno del 2005, messo a punto nei primi mesi del 2006, autorizzato e normato nell'aprile del 2006 ed inaugurato nel giugno dello stesso anno – non avrebbe mai avuto luogo.